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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28470 del 15/12/2020 (Rv. 660104 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio amministrativo - Sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato - Conseguenze - Pregiudizio morale - Riconoscimento - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660104-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, pur anticipando tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice ad ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, a meno che il provvedimento cautelare non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili, nel qual caso non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)