Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19764 del 27/09/2011 (Rv. 619776 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio amministrativo - Tempestivo accoglimento della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato - Conseguenze - Danno non patrimoniale - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'equa riparazione per il pregiudizio derivante da un procedimento davanti al giudice amministrativo può essere esclusa dal tempestivo accoglimento della richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto l'immediatezza (nella specie, l'istanza cautelare di sospensione è stata accolta trascorsi due mesi dall'inizio del giudizio) di detto accoglimento permette di assicurare interinalmente gli effetti della decisione, con la conseguenza che non deriva nocumento dal protrarsi del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)