Sez. 1, Sentenza n. 4932 del 10/07/2000 Cc. (dep. 10/08/2000) Rv. 216554 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Ritenuta sussistenza di circostanze attenuanti - Motivazione - Necessità - Motivazione implicita - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di reati concernenti le armi.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, se per un verso deve ritenersi la necessità che la sentenza di applicazione della pena contenga una motivazione, sia pur sommaria, in ordine alla ritenuta sussistenza di circostanze attenuanti, per altro verso può ammettersi la possibilità di una motivazione implicita quando dalla stessa formulazione del capo d'imputazione emerga la descrizione di una condotta da riguardarsi come ragionevolmente suscettibile di dar luogo alla configurabilità dell'attenuante che in concreto sia stata riconosciuta. (Nel caso in questione è stato ritenuto validamente motivato, per implicito, il riconoscimento della speciale attenuante prevista, per i reati in materia di armi e di esplosivi, dall'art.5 della legge 2 ottobre 1967 n.895, essendo stata contestata la illegale detenzione di un semplice fucile da caccia, munito di regolare numero di matricola e presumibilmente appartenente ad un congiunto dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)