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Sez. 3, Sentenza n. 414 del 29/01/1998 Cc. (dep. 12/05/1998) Rv. 210862 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Circostanze attenuanti - Obbligo.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210862-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti mentre è sufficiente sul punto della responsabilità una sintetica motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., permane l'obbligo per il giudice di dare una motivazione, sia pure concisa, ma comunque congrua ed immune da vizi, in ordine alla deliberazione sulla sussistenza e applicazione delle circostanze attenuanti riconosciute ed al giudizio di comparazione con eventuali circostanze aggravanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)