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Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 04/12/1985 (Rv. 443207 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE - RESPONSABILITÀ DEL CREDITORE PROCEDENTE - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ALTRUITÀ DEL BENE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443207-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE - RESPONSABILITÀ DEL CREDITORE PROCEDENTE - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ALTRUITÀ DEL BENE - ESCLUSIONE.*

In favore dell'aggiudicatario di bene immobile a seguito di vendita forzata (nella specie, in Sede fallimentare), che subisca la evizione della cosa, la possibilità di far valere la responsabilità risarcitoria del creditore procedente, riconosciuta dall'art. 2921 cod. civ. in aggiunta alla ripetizione del prezzo, deve essere negata qualora risulti che esso aggiudicatario conosceva, o doveva conoscere usando l'ordinaria diligenza, che il bene trasferitogli apparteneva ad altri, o comunque era oggetto di rivendicazione da parte di terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2920, Cod. Civ. art. 2921

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)