Sez. 3, Sentenza n. 2750 del 12/02/2015 (Rv. 634907 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE | Evizione in danno dell'aggiudicatario - Danni risarcibili dal creditore procedente - Interesse contrattuale negativo - Portata - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE
In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente, in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante finanziamento bancario, nonché, se il bene sia stato a sua volta trasferito ad un terzo, le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921, cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita, il cui effetto traslativo è venuto meno per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2921
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)