Sez. 1, Sentenza n. 10249 del 15/02/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179481 - 01
CORTE DI ASSISE - IN GENERE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - ART. 5 D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 (NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CORTI DI ASSISE) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE DI ASSISE - IN GENERE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - ART. 5 D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 (NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CORTI DI ASSISE) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.l. 29 maggio 1987 n. 208 (norme in materia di composizione delle corti di assise) per violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione sul rilievo della sua efficacia retroattiva in contrasto col principio della irretroattività delle norme penali sancito dall'art. 25 e sul rilievo della violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 restando preclusa la possibilità di eccepire eventuali nullità verificatesi in precedenza relativamente alla composizione delle corti di assise. Invero il principio della irretroattività delle norme penali sancito dall'art. 25 della Costituzione deve intendersi riferito alle sole norme di diritto penale sostanziale e con esclusione di quelle di diritto processuale tra cui debbono ritenersi compiere quelle previste dalla legge 25 novembre 1987 n. 479 (di conversione del d.l. 25 settembre 1987 n. 394 a sua volta sostitutivo del d.l. 29 maggio 1987 n. 208) siccome riferentisi specificamente allo ordinamento giudiziario, con funzione integrativa dello schema processuale. Parimenti non può parlarsi di violazione del diritto di difesa in quanto la norma costituzionale (art. 24) esige solo che essa venga effettivamente garantito a tutti in un piano di eguaglianza, ma non indica il modo di Esercizio di quel medesimo diritto che può essere variamente disciplinato quanto alle sue modalità. Non è, infatti, concepibile un diritto quesito ad eccepire una determinata nullità, ben potendo il legislatore, con norma di portata generale, eliminare o modificare, con effetti sui procedimenti in corso, la causa del vizio, la sua disciplina o gli effetti. (V mass n 176359).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 5, Decreto Legge 25/09/1987 num. 394 art. 5, Legge 25/11/1987 num. 479 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)