Sez. U, Sentenza n. 8094 del 27/06/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176359 - 01
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 1987 N. 208 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO STABILITE DALL'ART. 5 - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 1987 N. 208 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO STABILITE DALL'ART. 5 - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 29 maggio 1987 n. 208 nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità della nuova normativa sulla nomina dei magistrati componenti la Corte di assise ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato è manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non vi è infatti disparità di trattamento tra coloro che vedono definiti i procedimenti che li concernono nella vigenza del decreto, quelli che siano stati già giudicati con sentenza irrevocabile e quelli ancora che si dovessero trovare nella situazione che si verrebbe a realizzare ove il decreto non venisse convertito in tempo utile. Invero il carattere di norma processuale dell'art. 5 del d.l. 29 maggio 1987 n. 208 comporta l'applicazione del principio "tempus regit actum" cosicché non è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa la quale è configurabile in relazione a situazioni oggettive concrete e non all'astratta possibilità di utilizzare interpretazioni giurisprudenziali sempre suscettibili di mutamento e quindi inidonee a precostituire situazioni giuridicamente protette. L'eventuale decadenza del decreto non potrebbe avere incidenza diversa da quella conseguente all'espunzione di qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico dello stato, ivi compresa la pronuncia di illegittimità costituzionale. (V mass n 176350, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza; (V mass n 176358, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza; (V mass n 176360, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)