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Sez. 3, Sentenza n. 798 del 09/02/1981 (Rv. 411284 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - SOMMA DEPOSITATA DAL DEBITORE PRESSO UN UFFICIO POSTALE - PIGNORAMENTO - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE - PARTE DEL PROCESSO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - DICHIARAZIONE DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL DIRIGENTE DELLO UFFICIO POSTALE - MANCATA DICHIARAZIONE O CONTESTAZIONE DELLA STESSA - CONSEGUENTE PROCESSO DI COGNIZIONE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411284-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - SOMMA DEPOSITATA DAL DEBITORE PRESSO UN UFFICIO POSTALE - PIGNORAMENTO - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE - PARTE DEL PROCESSO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - DICHIARAZIONE DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL DIRIGENTE DELLO UFFICIO POSTALE - MANCATA DICHIARAZIONE O CONTESTAZIONE DELLA STESSA - CONSEGUENTE PROCESSO DI COGNIZIONE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITA.*

Nel caso di pignoramento di somma depositata dal debitore presso un ufficio postale, poiche l'amministrazione in questione non assume la qualita di soggetto del processo esecutivo, non e richiesta una sua rappresentanza processuale per mezzo dell'Avvocatura dello stato e deve essere chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art 543 cod proc civ il dirigente dell'ufficio stesso e non il ministro delle poste presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello stato. Diversamente, la rappresentanza processuale dell'Avvocatura dello stato si rende necessaria allorche - a seguito di mancata dichiarazione o di contestazione della stessa - S'instaura 'su istanza di partè un processo di cognizione (art 548 cod proc civ) e l'amministrazione - terzo pignorato - ne assume la qualita di parte. (V 1425/77, mass n 385139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)