Sez. 3, Sentenza n. 1425 del 18/04/1977 (Rv. 385139 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERZO PIGNORATO - NATURA - PARTE NEL GIUDIZIO DI ASSEGNAZIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA CIRCA LA PROCEDURA ESECUTIVA - LEGITTIMAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERZO PIGNORATO - NATURA - PARTE NEL GIUDIZIO DI ASSEGNAZIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA CIRCA LA PROCEDURA ESECUTIVA - LEGITTIMAZIONE.*
Il terzo pignorato, pur non essendo il soggetto passivo della pretesa fatta valere contro il creditore esecutato, deve ritenersi parte nel giudizio di assegnazione cui partecipa, e cio a prescindere dalla contestazione sulla dichiarazione resa a seguito della citazione-intimazione notificata dall'esecutante. Di conseguenza, al terzo pignorato va riconosciuta la legittimazione ad impugnare per regolamento di Competenza la sentenza attinente alla Competenza circa la procedura esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)