Sez. 6, Sentenza n. 534 del 26/01/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204381 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere | Omessa esecuzione di un ordine gerarchico - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizioni e limiti - In relazione alla produzione di effetti esterni.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere
Il reato di cui all'art. 328 cod. pen. (mod. dalla legge n. 86/100) è strutturato in modo da apprestare tutela agli interessi di soggetti, pubblici o privati, esterni ed estranei all'ente nel quale il soggetto attivo del reato è inserito quale pubblico ufficiale o quale incaricato di pubblico servizio. Ne consegue che il rifiuto di ottemperare all'ordine impartito dal superiore al subordinato, nell'ambito del medesimo ente pubblico, non è inquadrabile nella previsione della norma, alla quale restano estranee le omissioni concretantesi nella mera violazione dei doveri di ufficio senza rilevanza esterna. Tuttavia se dalla violazione omissiva di un ordine gerarchico (nella specie sollecitatorio del disbrigo di una pratica amministrativa) derivano effetti esterni, che investono negativamente cittadini, le cui legittime richieste rimangono inevase a causa di tale condotta, è configurabile il reato di cui all'art. 328 comma secondo cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Legge 26/04/1990 num. 86 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)