Sez. L - , Ordinanza n. 16749 del 21/06/2019 (Rv. 654359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 43, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 475, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)