Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015 (Rv. 637148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 40, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 42, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)