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Sez. L, Sentenza n. 4150 del 22/03/2001 (Rv. 545041 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Ordinanza ammissiva della consulenza - Revoca - Ammissibilita - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545041-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la consulenza tecnica è dallo stesso revocabile in tutte le ipotesi in cui egli ritenga che non sussistono le condizioni per l'espletamento del disposto incombente. (Nella specie, il tribunale, giudicando sulla impugnazione di sentenza pretorile relativa a domanda di assegno di invalidità, aveva revocato la già disposta consulenza ritenendo che le conclusioni di quella acquisita in primo grado fossero sufficienti ai fini della decisione da adottare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)