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Sez. 2, Sentenza n. 10771 del 03/12/1996 (Rv. 501006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Istruttorie - Ammissive di una consulenza tecnica - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, il termine "sentenza" non va inteso nel significato proprio del provvedimento emesso nelle forme e nei casi di cui agli artt. 132 e 279 del cod. proc. civ., ma deve essere interpretato estensivamente, in guisa da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali - anche se legittimamente emessi sotto forma di ordinanza o di decreto - rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio. Si rende, tuttavia, necessario che si tratti di provvedimenti aventi carattere decisorio, incidenti comunque sui diritti soggettivi, ed aventi piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso. Non si rendono pertanto ricorribili per cassazione ex art. 111 della costituzione, per quanto asseritamente abnormi, i provvedimenti di ammissione di una consulenza tecnica o che concernano il suo espletamento, in quanto essi non contengono alcuna decisione in senso giuridico, in quanto non pregiudicano in alcun modo la decisione della causa, essendo strumentali ad essa, e - d'altronde - si rendono pienamente revocabili o modificabili dal giudice che li abbia emessi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)