Sez. 5 - , Sentenza n. 4102 del 09/02/2023 (Rv. 667088 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Cartella di pagamento emessa dallo Stato italiano in assistenza tributaria ad altro Stato membro - Traduzione del titolo esecutivo estero - Necessità di allegazione - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, l'amministrazione erariale italiana, richiesta della riscossione da parte di altro Stato membro, nell'emettere la cartella di pagamento non è tenuta ad allegare la traduzione del titolo esecutivo estero, in forza del quale si procede al recupero, poiché l'obbligo di traduzione, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 69 del 2003, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza da parte dello Stato membro e non il momento, puramente interno, con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo.
Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 5, Decisione Consiglio CEE 15/06/2001 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)