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Sez. L, Sentenza n. 10954 del 21/10/1995 (Rv. 494311 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | domanda amministrativa di liquidazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione - Rinunzia ai ratei di pensione pregressi - Esclusione - Successiva domanda di liquidazione con la normale decorrenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494311-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

Nella domanda amministrativa - che costituisce necessario atto di impulso del procedimento finalizzato alla liquidazione della prestazione previdenziale - con la quale l'assicurato si avvale, per qualsiasi motivo, della facoltà di chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155, non è contenuto alcun negozio giuridico di rinunzia ai ratei di pensione pregressi, per cui, in difetto di disposizioni normative che comminino decadenze o impediscano comunque di mutare la situazione determinatasi con il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione, ben può l'assicurato chiedere successivamente la liquidazione della pensione con la normale decorrenza prevista dal primo comma della norma sopra richiamata (primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile o, se posteriore, a quello in cui si sono perfezionati i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)