Sez. L, Sentenza n. 12276 del 13/12/1993 (Rv. 484710 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Pensione sociale sostitutiva delle provvidenze per l'invalidità civile "ex" legge n. 118 del 1941 - Erogabilità ex art. 1, primo comma, D.L. n. 25 del 1988 - Condizione - "Prestazioni già liquidate" - Nozione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere
Le "prestazioni già liquidate" che l'I.N.P.S. è autorizzato a corrispondere a norma dell'art. 1, primo comma, del D.L. 8 febbraio 1988 n. 25, convertito, con modifiche, dalla legge 21 marzo 1988 n. 93, sono soltanto le pensioni sociali - sostitutive delle provvidenze per l'invalidità civile previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 - in relazione alle quali l'Istituto abbia dato all'interessato comunicazione documentativa della prestazione pecuniaria dovuta, solo in tale momento verificandosi l'effetto, collegato alla "prestazione liquidata", di definitività ed intangibilità del trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)