Sez. 1, Sentenza n. 4540 del 30/07/1984 (Rv. 436441 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO MISTO DI ESECUZIONE D'OPERA CON FORNITURA DI MATERIALE - VENDITA O APPALTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO MISTO DI ESECUZIONE D'OPERA CON FORNITURA DI MATERIALE - VENDITA O APPALTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
A norma della legge 19 luglio 1941 n. 771, ai fini dell'imposta di registro devono considerarsi come contratti di vendita e non di appalto quelli in cui prevalga il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti rispetto al prezzo o valore della prestazione d'opera, e quelli che, pur caratterizzati da una prevalenza della prestazione d'opera, abbiano ad oggetto la consegna di cose che costituiscano l'ordinaria produzione del fornitore, ancorché queste subiscano variazioni o adattamenti su richiesta dell'acquirente ovvero richiedano prestazioni di carattere accessorio come la installazione e la messa in opera. Esula tuttavia da tali previsioni l'ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto un Opus perfectum, da realizzarsi ad hoc dall'imprenditore, trattandosi di cosa con una propria e precisa individualità, non riconducibile nell'ambito di un genus nel quale, in effetti, si risolve l'ordinaria produzione cui si riferisce la formula legislativa. (nella specie si trattava della costruzione, con elementi prefabbricati, di stazioni elettriche, edifici di servizio, capannoni e di una scuola materna, sì che oggetto del contratto non erano i singoli elementi prefabbricati o l'insieme di essi, ma l'opera nel suo complesso da eseguirsi dall'imprenditore con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari). (Conf 545/74, mass n 368314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)