Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 22/03/1975 (Rv. 374516 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI - PREVISIONE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI UNA DISTANZA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI - PREVISIONE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI UNA DISTANZA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - AMMISSIBILITA.*
Le Disposizioni della legge antisismica che stabiliscono una distanza di sei metri tra le costruzioni non precludono la introduzione in un regolamento edilizio dell'Obbligo di osservare la maggiore distanza di nove metri, unitamente al divieto di costruzioni in appoggio o in aderenza, giacche la disciplina regolamentare, che rafforzi la tutela prevista da una legge speciale, non e in contrasto con le sue Disposizioni, e non comporta percio la prevalenza della fonte normativa gerarchicamente sovraordinata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)