Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 30/03/1985 (Rv. 440112 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE - DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI - PREVISIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI - EFFICACIA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE - DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI - PREVISIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI - EFFICACIA.*
Poiché la legge 2 febbraio 1974 n. 64, contenente una nuova disciplina per le costruzioni in zone sismiche, nel delegare al ministro dei lavori pubblici l'emissione di norme tecniche regolanti, tra l'altro, le distanze minime consentite tra gli edifici (art. 3 e lettera b), stabilisce che, sino all'emanazione di tali norme, continuano ad applicarsi le Disposizioni della legge 25 novembre 1962 n. 1684, senza escludere o limitare la validità delle norme regolamentari comunali ex art. 8, ottavo comma, di quest'ultima legge, prescriventi distanze fra costruzioni non inferiori a quella stabilita da detta legge, deve ritenersi valida ed efficace, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 64 del 1974 e sino alla attuazione della delega suindicata, la norma di un regolamento edilizio comunale (nella specie: di letoianni) che preveda la distanza tra le costruzioni non inferiore a quella di sei metri imposta dall'art. 6 della legge n. 1686 del 1962. (V 1312/84, mass n 433438; (V 5423/81, mass n 416129; (V 2969/80, mass n 406711; (V 1094/75, mass n 374516; (Conf 5428/81, mass n 416138).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 4, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)