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Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 18/06/2015 Ud. (dep. 02/12/2015) Rv. 265422 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Integrazione probatoria ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. - Momento temporale in cui viene disposta l'assunzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265422-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)