Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 264379 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Integrazione probatoria ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. - Momento temporale in cui viene disposta l'assunzione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE
Anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a documentazione prodotta dal pubblico ministero ed acquisita dal giudice dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, prima che avesse inizio la discussione delle parti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)