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Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 27/09/1995 (Rv. 494123 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Candidato eletto alla carica di consigliere comunale - Appalto già eseguito - Prezzo - Riscossione in corso - Causa di incompatibilità ex art. 3, comma primo, n. 2, della legge n. 154 del 1981 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494123-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

La causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3 comma 1 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nei confronti dell'eletto che "abbia parte", direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, sussiste quando, nel senso che l'eletto sia tenuto ad effettuare prestazioni nei confronti del comune in forza di un contratto la cui esecuzione sia in corso al momento delle elezioni. Ne consegue che la detta causa di incompatibilità non sussiste quando la prestazione a carico dell'appaltatore sia già stata eseguita e sia ancora in corso solo l'obbligazione del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)