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Sez. 3, Sentenza n. 489 del 18/01/2000 (Rv. 532922 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Cause - Art. 3 legge 154/1981 - Norma di stretta interpretazione - Conseguenze - Contratto di diritto privato non interferente con le finalità istituzionali dell'ente - Stipula con società di cui l'amministratore di un ente pubblico è agente - Incompatibilità della carica - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532922-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Le cause di incompatibilità con il mantenimento della carica, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154, devono esser interpretate nei limiti indispensabili a garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto e non impedito da pericolose interferenze di finalità individuali con esigenze di pubblico interesse. Pertanto non costituisce causa di incompatibilità per la conservazione della carica di consigliere comunale la circostanza che questi svolga contemporaneamente l'attività di agente di assicurazione di una società privata, con la quale l'ente pubblico abbia stipulato contratti di assicurazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)