Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 30/05/1962 (Rv. 252114 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - COLPA O DOLO DEL CONDUTTORE - LOCAZIONI PROROGATE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PIGIONE NELLA CONVINZIONE DI AVER PAGATO CANONI SUPERIORI AL DOVUTO.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - COLPA O DOLO DEL CONDUTTORE - LOCAZIONI PROROGATE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PIGIONE NELLA CONVINZIONE DI AVER PAGATO CANONI SUPERIORI AL DOVUTO.*
Per aversi mora debendi del conduttore nel contratto di locazione occorre che l'inadempimento sia da ascrivere al conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa. Di guisa che la buonafede che si alleghi (o comunque lo assista) da chi, ritenendo di aver pagato somme maggiori di quelle dovute, abbia sospeso la corresponsione del canone locatizio, ben puo essere valutata dal magistrato del merito onde stabilire se lo stesso versi o meno in mora colpevole ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto. (V 1428/61; 1636/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)