diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 540 del 24/01/1996 (Rv. 495562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | estensione dei poteri del giudice - nuova valutazione dei fatti acquisiti e valutazione dei fatti nuovi - ammissibilità - limiti.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE

Il giudice di rinvio, nei casi di cassazione della sentenza per vizio di motivazione, può liberamente valutare i fatti già accertati e le prove acquisite e, salve le preclusioni e le decadenze verificatesi, accertare nuovi fatti ed acquisire nuove prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)