Sez. L, Sentenza n. 6707 del 06/04/2004 (Rv. 571860 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a giudizio di rinvio successivo a cassazione per vizio di motivazione, con specifico vincolo per il giudice del rinvio di tenere conto della questione di diritto concernente il collegamento societario con riferimento alla verifica del requisito numerico dei lavoratori dipendenti per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio che aveva ritenuto sussistente una unica identità tra i due enti evocati in giudizio, ciascuno dotato di personalità giuridica, sulla base dello statuto di uno dei due enti, della circostanza che questi applicassero il medesimo contratto collettivo, il quale prevedeva la possibilità di trasferimento di un dipendente da un datore di lavoro all'altro, ed avessero un'unica sede e un unico servizio di portineria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)