Sez. 5, Sentenza n. 5737 del 23/03/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149298 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - ESTREMI.*
La grossolanità del falso va intesa come inidoneità assoluta dell'Azione e si inquadra nell'ipotesi del reato impossibile. Pertanto, in tema di falsificazione di Banconote, essa ricorre ed esclude la punibilità solo quando il falso sia riconoscibile "prima facie" da qualsiasi persona di comune discernimento, non potendosi far riferimento né alle particolari cognizioni e alla Competenza di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di certe persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)