Sez. 2, Sentenza n. 938 del 07/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151886 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - CONDIZIONE: RILEVABILITÀ "ICTU OCULI" - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - CONDIZIONE: RILEVABILITÀ "ICTU OCULI" - FATTISPECIE.*
Il falso è grossolano soltanto nell'ipotesi in cui tale risulti per la generalità delle persone dall'esame "ictu oculi" del documento. (nella specie è stata esclusa la "grossolanità", poiché gli ufficiali di polizia giudiziaria erano stati indotti in sospetto per la conoscenza personale del falsificatore). (Conf. Mass. 149298, 147709, 147206, sulla inidoneità ad ingannare; Conf. Mass. 146957, 144515 sulla evidenza, del falso per una persona diligente; Conf. Mass. 146127, 144384, sulla inidoneità dell'Azione solo se l'evento sia impossibile; Conf. Mass.142848, 141066, sulla necessità della valutazione ex post; giurisprudenza costante anche per gli anni antecedenti).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)