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Sez. 3, Sentenza n. 5958 del 08/07/1987 (Rv. 454335 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA - ESIBIZIONE DELLA DENUNCIA DEI REDDITI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454335-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA - ESIBIZIONE DELLA DENUNCIA DEI REDDITI - NECESSITÀ.*

Il conduttore, il quale assume di aver diritto, per la locazione di un immobile adibito ad uso abitativo, alla proroga legale per la particolare situazione tributaria prevista dalla legislazione vincolistica, non soddisfa l'Onere probatorio su di lui gravante ove produca documentazione solo per alcuni dei redditi goduti, ben potendo sussisterne altri, con la conseguenza che l'unico documento valido è la denuncia dei redditi, la quale fa fede fino a prova contraria. (V 4670/81, mass n 415379).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)