Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/07/1985 (Rv. 441825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NULLITÀ ASSOLUTA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITÀ DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NULLITÀ ASSOLUTA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITÀ DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE.*
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere è una vera e propria pronuncia dichiarativa, che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venir meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatta valere, e, pertanto, non può essere pronunciata allorché sia accertata la nullità assoluta dell'atto introduttivo del giudizio e la sua conseguente inidoneità alla valida instaurazione del rapporto giuridico processuale, essendo in tal caso preclusa al giudice la cognizione di ogni altra questione di rito e di merito su cui intervenire con una valida pronuncia giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)