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Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 10/06/1997 (Rv. 505075 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI | Mancanza - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Possibilità del giudice di dichiararla in ipotesi di difetto di un presupposto processuale - Esclusione - Azione di responsabilità verso un magistrato anteriormente all'abrogazione degli articoli 55 e 56 cod. proc. civ. - Autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia prevista dal primo comma dell'art. 56 cod. proc. civ. - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Possibilità di emettere nella ricorrenza delle condizioni, pronunzia di cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505075-01

PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI

La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto pronuncia dichiarativa che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venir meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatta valere, non può essere emessa allorché sia accertata l'improponibilità della domanda per difetto di un presupposto processuale, quale, in ipotesi di azione di responsabilità' contro un magistrato proposta nel vigore degli articoli 55 e 56 cod. proc. civ.(abrogati, a seguito di referendum popolare, con effetto dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del d.P.R. 9 dicembre 1987, n.497) la mancanza dell'autorizzazione ministeriale prevista dal primo comma del cit. art. 56, essendo in tal caso preclusa al giudice la cognizione di ogni altra questione di rito e di merito su cui intervenire con una valida pronuncia giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)