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Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 13/07/1971 (Rv. 353088 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DELL'AREA OCCUPATA PER L'AVVENUTA DESTINAZIONE AD UN'OPERA PUBBLICA - AMPLIAMENTO DI UN CIMITERO - ENTITA DEL RISARCIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIDUZIONE DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO PER LO SPOSTAMENTO DELLA ZONA DI RISPETTO INTORNO AL CIMITERO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353088-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DELL'AREA OCCUPATA PER L'AVVENUTA DESTINAZIONE AD UN'OPERA PUBBLICA - AMPLIAMENTO DI UN CIMITERO - ENTITA DEL RISARCIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIDUZIONE DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO PER LO SPOSTAMENTO DELLA ZONA DI RISPETTO INTORNO AL CIMITERO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*

Divenuta illegittima l'occupazione temporanea di un immobile, per mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, di cui all'art 73 della legge 25 luglio 1865, n 2359, e non essendo possibile la restituzione del bene, a causa della sua definitiva destinazione alla realizzazione di opera pubblica (nella speciè ampliamento del cimitero comunale), il risarcimento del danno, cui ha diritto il proprietario del fondo occupato, resta disciplinato dalle regole generali proprie del risarcimento del danno causato da fatto illecito, per cui l'indennizzo deve essere pari al valore venale del bene occupato, e corrispondere all'integrale risarcimento del danno direttamente subito a causa del fatto illecito. Nel detto risarcimento non e pero compresa, quando la esecuzione dell'opera pubblica sia consistita nell'ampliamento dell'area cimiteriale, la diminuzione di valore della residua parte del fondo occupato, a causa dello spostamento della zona di rispetto di metri duecento intorno al cimitero, prevista dall'art 338 del tu delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265, trattandosi di un danno che non si ricollega, in base ad un nesso di causalita, alla illegittima occupazione ultrabiennale del terreno, bensi deriva dalla esecuzione dell'opera pubblica, cioe da un'attivita lecita dell'amministrazione comunale, e in conseguenza di un limite di interesse pubblico al quale la proprieta puo essere legittimamente assoggettata, senza indennizzo per il proprietario del terreno vincolato.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 338, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)