Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 25/07/1975 (Rv. 376953 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL BENE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - VINCOLO DI INEDIFICABILITA DERIVANTE DALL'OPERA PUBBLICA - DIMINUZIONE DI VALORE DEL BENE RESIDUO - RILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL BENE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - VINCOLO DI INEDIFICABILITA DERIVANTE DALL'OPERA PUBBLICA - DIMINUZIONE DI VALORE DEL BENE RESIDUO - RILEVANZA.*
Divenuta illegittima l'occupazione temporanea di un immobile, per mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio di cui all'art 73 legge n 2359 del 1865, e non essendo possibile la restituzione del bene, a causa della sua definitiva destinazione alla realizzazione di opera pubblica (nella specie: strada statale), il risarcimento del danno, cui ha diritto il proprietario del fondo occupato, resta disciplinato dalle regole generali proprie del risarcimento da illecito aquiliano, per cui l'indennizzo deve corrispondere all'integrale misura del danno subito, ivi compresa la diminuzione del valore della parte di fondo (non utilizzata e restituita) per effetto del vincolo di inedificabilita imposto sulle zone latistanti alla Sede stradale dall'art 19 legge n 765 del 1967. (Conf 3576/72, mass n 361568; V 1195/74, mass n 369244; (contra 2258/71, mass n 353088).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)