Sez. L, Sentenza n. 41 del 11/01/1990 (Rv. 464759 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE DI EFFICACIA E TERMINE DI IRREVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA - FUNZIONE RISPETTIVA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE DI EFFICACIA E TERMINE DI IRREVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA - FUNZIONE RISPETTIVA - CONSEGUENZE.*
Il termine di efficacia di una proposta contrattuale va distinto da quello di irrevocabilità della proposta stessa, l'uno (disciplinato dall'art. 1326 cod. civ.) avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all'autore di questa, la relativa accettazione, l'altro (disciplinato dal successivo art. 1329) essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell'ulteriore e specifica manifestazione di volontà, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell'irrevocabilità, con la duplice conseguenza di una possibile diversità di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)