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Sez. 2, Sentenza n. 20853 del 02/10/2014 (Rv. 632640 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE | Essenzialità del termine ex art. 1329, primo comma, cod. civ. - Omessa indicazione da parte del proponente - Conseguenze - Revocabilità della proposta - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632640-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328 com. 1, Cod. Civ. art. 1329 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)