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Sez. 1, Sentenza n. 2585 del 17/07/1968 (Rv. 335057 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA- PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE - MODALITA- NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335057-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA- PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE - MODALITA- NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE - IRRILEVANZA.*

A mente degli artt. 170, 285, 326 cod.proc.civ. e 58 disp.Att. Dello stesso codice, la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine d'impugnazione, va eseguita - se la parte si e costituita a mezzo di procuratore - al procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata o, in difetto di elezione di domicilio, al procuratore costituito presso la cancelleria dell'autorita giudiziaria dinanzi alla quale si e svolto il giudizio. Pertanto, la notifica della sentenza di appello fatta personalmente alla parte nel suo domicilio reale, non fa decorrere il termine del ricorso per Cassazione, se il ricorrente sia stato rappresentato in appello da un procuratore regolarmente costituito. Conf. Alla sent. N. 1640-67, massima n. 328446.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)