diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 03/07/1967 (Rv. 328446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE - MODALITA - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE - MODALITA - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE - IRRILEVANZA.*

A mente degli artt 170, 285, 326 cod proc civ e 58 disp att dello stesso codice, la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine d'impugnazione, va eseguita - se la parte si e costituita a mezzo di procuratore - al procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, o, in difetto di elezione di domicilio, al procuratore costituito presso la cancelleria dell'autorita giudiziaria dinanzi alla quale si e svolto il giudizio. Pertanto, la notifica della sentenza di appello fatto personalmente alla parte nel suo domicilio reale, non fa decorrere il termine del ricorso per Cassazione, se il ricorrente sia stato rappresentato in appello da un procuratore regolarmente costituito. (Conf 325804).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)