Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 (Rv. 671338-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA | Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA
Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato).
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)