Sez. 3, Ordinanza n. 24107 del 28/08/2025 (Rv. 676133-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE | Appello notificato in via telematica - Omessa prova della notifica - Costituzione dell'appellato - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE
Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)