Sez. 1, Sentenza n. 5775 del 15/11/1995 Cc. (dep. 17/01/1996) Rv. 203438 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza | Pubblico ministero interveniente - Possibilità di delegare le funzioni di P.M. ad ufficiale di P.G. - Esclusione - Conseguenze.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza
L'udienza camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolge con la partecipazione necessaria del P.M. che l'art. 72 dell'ordinamento giudiziario non prevede possa avvenire mediante delega delle funzioni ad ufficiali di polizia giudiziaria. Ne consegue che la partecipazione a tale udienza di ufficiale di P.G. delegato integra un'ipotesi di nullità della procedura, che è a carattere intermedio, e quindi è sanata quando non venga eccepita prima della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Norme Ord. Giud. Nuovo Processo Pen. Imput. Minorenni art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)