Sez. 4, Sentenza n. 31036 del 09/04/2002 Cc. (dep. 18/09/2002) Rv. 222597 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Giudizio avanti il Tribunale - Controllo della costituzione delle parti - Pubblica accusa rappresentata da ufficiale di polizia giudiziaria - Declaratoria di nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica - Provvedimento abnorme - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)