Sez. 3 - , Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018 (Rv. 651848 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione stipulata tra il creditore e un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Dichiarazione del coobbligato di non volerne profittare - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)