diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011 (Rv. 616972 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione stipulata tra il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Preclusione per espressa manifestazione di volontà del creditore contenuta nella transazione o in una clausola ad essa aggiunta - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616972-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)