Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)