diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005 (Rv. 578788 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti elettorali - Ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Notifica ad alcuno soltanto dei contraddittori necessari - Inammissibilità - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Notificazione nei termini ad alcuno dei contraddittori e oltre i termini ad altri - Ammissibilità dell'impugnazione. .
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578788-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di elezioni degli organi della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto dei contraddittori necessari, ma non del Comitato Centrale che per espressa disposizione normativa, è litisconsorte necessario, la Commissione (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art.60 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all'art. 331 cod. proc. civ., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale (come per i procedimenti in questione) in difetto di norme speciali contrastanti; inoltre - come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario - l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perchè, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio. (Nella specie la Corte Cass., nel cassare la sentenza di merito che aveva dichiarato irricevibile il ricorso, ha negato che all'integrazione del contraddittorio sia di ostacolo il fatto che l'accoglimento della l'impugnativa comporterebbe la caducazione dell'organo, atteso che tale interpretazione, contraria al disposto dell'art. 75 del d.P.R. n. 221 del 1950, violerebbe i principi fondamentali del contraddittorio e del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 60, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)