Sez. 3, Sentenza n. 2601 del 28/07/1972 (Rv. 360144 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRO L'IMPUGNANTE PRINCIPALE - LIMITI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRO L'IMPUGNANTE PRINCIPALE - LIMITI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI.*
L'impugnazione incidentale tardiva e normalmente ammissibile soltanto se proposta contro la parte che proponendo il gravame principale abbia provocato il riesame di un capo della sentenza favorevole all'altra parte, per cui puo essere proposta soltanto nell'ambito della decisione gia oggetto della impugnativa principale e solo in tali limiti possono essere superati i termini previsti per proporre impugnazione in via principale. Unica eccezione a tale principio puo farsi per le cause inscindibili o fra loro dipendenti per le quali la parte che non ha proposto impugnativa principale e in ogni caso ammessa a proporre impugnativa incidentale tardiva. (V 390'70 mass n 345340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)