Sez. U, Sentenza n. 390 del 20/02/1970 (Rv. 345340 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI - PROPONIBILITA ANCHE CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI - PROPONIBILITA ANCHE CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE.*
La parte contro la quale e stata proposta impugnazione, ovvero la parte chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art 331 cod proc civ, e ammessa a proporre impugnazione incidentale tardiva, purche l'impugnazione si mantenga nell'ambito dell'oggetto del giudizio, quale risulta immodificabilmente fissato dall'impugnazione principale. Nelle cause inscindibili o dipendenti l'impugnazione incidentale tardiva inoltre e ammessa anche nei confronti di soggetto diverso dall'impugnante in via principale, qualora pero l'interesse all'impugnazione sorga o risorga soltanto a seguito della proposizione della impugnazione principale. (V 3095-69, massima n 343028 1057-69, massima n 339546 3977-68, massima n 337540 3569-68, massima n 336768 2574-68, massima n 335038 575-68, massima n 331696 2732-67, massima n 330237).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)