Sez. 1, Sentenza n. 980 del 30/01/1998 (Rv. 512095 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - IN GENERE | Piano regionale di sviluppo - Progetti ed opere di attuazione secondo procedure straordinarie ex artt. 35 - 36 legge 219 del 1981 e 4 legge 80 del 1984 - Concessione / convenzione stipulata con enti privati per il disinquinamento delle acque costiere - Controversie giudiziarie - Legittimazione passiva - Della regione Campania - Sussistenza - Dello Stato - Esclusione.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - IN GENERE
I piani regionali di sviluppo, e, più in particolare, i progetti e le opere intese ad attuarli secondo procedure straordinarie a seguito del sisma del 1980 in Campania, non sono legittimamente configurabili come interventi propri dello Stato (che pure ne assicura il finanziamento pressoché integrale, esercitando altresì controlli in via successiva), poiché la stessa, generica definizione dei "progetti" (art. 35 legge 219 del 1981) come "piani di assetto del territorio" ovvero "progetti di sviluppo" rimanda, necessariamente, all'esercizio di funzioni amministrative già proprie delle regioni (perché ad esse trasferite o delegate), senza indicazione di indirizzi concreti, e limitata alla mera elencazione di priorità per le aeree disastrate del napoletano e del salernitano e per le aree interne. Ne consegue che la competenza all'affidamento, da parte della regione Campania, di lavori "di somma urgenza" per il disinquinamento costiero (nella specie, attraverso un progetto realizzato in concessione - convenzione con società private per la pulizia ed il disinquinamento delle acque marine, delle spiagge e delle coste mediante l'acquisto, da parte dell'ente territoriale, di natanti all'uopo realizzati dalle stesse società concessionarie della gestione del servizio) attiene a materie del tutto ricadenti nell'ambito delle attribuzioni regionali, sì come inerenti al "servizio complementare all'attività turistica" (art. 56 d.P.R. 616 del 1977), non rilevando che gli interventi riguardino zone del litorale marino ed aree demaniali immediatamente prospicienti (ed essendo, peraltro, trasferita alle regioni proprio la funzione amministrativa diretta alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con delega quanto alla disciplina degli scarichi in mare provenienti dal territorio costiero), così che le disposizioni degli artt. 35 e 36 della legge 219 del 1981, e degli artt. 4 e 5 della legge 80 del 1984, dirette ad incentivare l'esercizio autonomo delle attribuzioni di programmazione e di intervento delle regioni colpite dagli eventi sismici, vanno interpretate nel senso della esclusione di qualsivoglia legittimazione passiva (esclusiva o concorrente) dello Stato rispetto a quella della regione Campania in ipotesi di controversie giudiziarie insorte a seguito dei predetti interventi.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 35, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 36, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54, Legge 18/04/1984 num. 80 art. 4, Legge 18/04/1984 num. 80 art. 5, Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)